Per tutelare le produzioni Italiane
di vini è stata emanata la Legge 164/92 "Nuova disciplina delle
denominazioni di origine dei vini". Tale legge recepisce i principi
generali contenuti nei Regolamenti comunitari, a partire dall’822/87 e
2392/89, e classifica i vini a denominazione di origine nei seguenti
tipi:
Per denominazione di origine si intende il nome geografico di una zona viticola utilizzato per indicare un prodotto di qualità, le cui caratteristiche sono connesse all’ambiente naturale e a fattori umani. Per indicazione geografica tipica si intende il nome geografico di una zona utilizzato per indicare il prodotto che ne deriva. Le DOC e le IGT sono riservate ai prodotti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti dei rispettivi disciplinari di produzione. La DOCG è riservata ai vini DOC, da almeno cinque anni, di particolare pregio rispetto ai vini analoghi, che abbiano acquistato rinomanza e valorizzazione commerciale a livello internazionale. Possono inoltre essere utilizzate le specificazioni: classico, riserva e novello per i disciplinari che le prevedono. Non possono essere usate le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche per i vini e gli spumanti gassificati artificialmente, per le bevande si fantasia a base di vino e per i prodotti aromatizzati. Le DOC e le DOCG sono termini specifici Italiani per indicare i VQPRD; tale indicazione può essere aggiunta ma non può sostituire la DOC. Posso essere, infine, prodotti vini di qualità liquorosi (VLQPRD), spumanti (VSQPRD) e frizzanti (VFQPRD). |